SUL DIRITTO DI RIPETIZIONE IN VIA DI REGRESSO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE SOSTENUTE DA UNO DEI GENITORI (Cass. 19/06/2019 n° 16404) A cura dell’Avv. Fidalma Chiacchierini – Foro di Civitavecchia

Ove uno soltanto dei genitori abbia provveduto integralmente alle spese di mantenimento del figlio minore, questi ha diritto di agire in regresso per il recupero delle quote relative al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori”.

Questo il principio di diritto che si ricava da una recente decisione della Cassazione 19/06/2019 n° 16404, in un caso in cui la madre di un minore si era rivolta al Tribunale di Tivoli ottenendo che il padre naturale dello stesso fosse tenuto al pagamento di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal SSN, e di istruzione, oltre a corrispondere l’ulteriore somma di € 60.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio, esclusivamente da lei sostenute dalla nascita del medesimo, e € 50.000,00 quale risarcimento dei danni arrecati allo stesso.

Impugnata la sentenza da parte del padre naturale, la Corte di Appello di Roma la riformava, in relazione alla domanda risarcitoria, ritenendo che la madre non avesse agito quale rappresentante del minore, confermando, per il resto, le statuizioni del Tribunale e procedendo ad un nuovo regolamento delle spese di lite.

Approdata in Cassazione la vicenda, su ricorso del padre naturale, quest’ultimo, per quanto qui interessa, si vedeva respinto il ricorso sulla base del suddetto principio di diritto, essendo rimasto pacifico che al mantenimento del minore avesse sempre provveduto la madre naturale.

Al riguardo, la S.C. fa riferimento all’art. 148 CC – richiamato dall’art. 261 CC, entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente al D.lgs. n° 154/2013, entrato in vigore il 07/02/2014 che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postulerebbe il diritto del genitore adempiente di agire (appunto in regresso) nei confronti dell’altro.

La Corte Regolatrice non è nuova alla affermazione di detti principi laddove si consideri quanto statuito nella sentenza 22/11/2000 n. 15063, ossia che:“Il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l’obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva, come, invece, avviene con riguardo a quest’ultima, a norma dell’art. 317 bis CC, la circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall’art. 148 CC, richiamato dall’art. 261 CC, che prevede l’azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui. L’obbligo in esame, non avendo natura alimentare, e decorrendo dalla nascita, dalla stessa data deve essere rimborsato “pro quota”.

Uguali principi sono affermati anche da Cass. 26/05/2004 n° 10124.

La modifica dell’art. 148 CC, operata dal D.lgs. 194/2013 nel senso secondo cui “i coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’art. 147 CC ossia quello di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis CC” e la soppressione dell’art. 261 CC, in un quadro normativo della riforma che ha valorizzato comunque il ruolo dei genitori in senso lato, non sembra aver inciso sull’obbligo del genitore negligente nel rimborsare, al genitore che ha sopportato interamente le spese per il mantenimento del minore, la quota parte dal primo non corrisposta.

Per concludere, va solo brevemente ricordato che la violazione dei doveri di mantenimento dei genitori verso la prole che può dar luogo, come visto, alla ripetizione, in via di regresso, della somma spettante ma non corrisposta dal genitore inadempiente, può anche integrare, soprattutto quando quest’ultimo ha dimostrato per lungo tempo disinteresse nei confronti del figlio, non solo l’applicazione dei rimedi tipici previsti dal diritto di famiglia, ma anche gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. Siffatta violazione, dunque, può dar vita ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni (c.d. endofamiliari) non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 CC, esperibile anche nell’ambito della azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (cfr Cass. 16/02/2015 n° 3079, Tribunale di Roma 07/06/2016 n° 11564 e , da ultimo, la recente decisione della Corte di Appello di Napoli 15/05/2019 n° 261( entrambe consultabili in De Iure Banca Dati Giuffrè 2016/2019.)

Giugno 2019 Avv. Fidalma Chiacchierini- Foro di Civitavecchia