Sentenza n. 19785 del 05/10/2015

Materie: Contratti
Documento:CONTRATTI – LOCAZIONE FINANZIARIA – VIZI DELLA COSA – AZIONI SPETTANTI AL CONCEDENTE ED ALL’UTILIZZATORE NEI CONFRONTI DEL FORNITORE

Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di locazione finanziaria, ove i vizi della cosa siano emersi prima della consegna, il concedente deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, nei cui confronti può agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del corrispettivo, mentre, se si siano rivelati dopo la consegna, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore. In ogni caso, lo stesso utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente.

Presidente: L. A. Rovelli

Relatore: A Spirito

Scarica sentenza