“Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, della invalidità delle sottostanti delibere, non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi della applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda”.
Questo il principio di diritto che si ricava da una recente sentenza della Corte Regolatrice, del 21.6.18 n. 16389, che segue, di poco tempo, un precedente conforme, espressamente richiamato dai Giudici di Legittimità, rappresentato da Cass. 12/01/2016 n° 305: la quale aveva stabilito come la delibera condominiale, che decide a maggioranza sulla effettuazione di lavori straordinari, riguardanti interventi sui balconi di proprietà esclusiva, è affetta da nullità con conseguente rilevabilità del vizio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo se la validità della delibera rappresenta l’elemento costitutivo della domanda.
Nel caso esaminato dalla ultima decisione, in commento, del S.C. la nullità della delibera condominiale, che ha reso possibile il sindacato incidentale del Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, derivava dal fatto che il Condominio aveva deliberato, a maggioranza dei condomini, di ripartire le spese, resesi necessarie per alcuni lavori effettuati all’esterno dell’edificio condominiale, laddove invece detta decisione doveva essere adottata all’unanimità dei consensi.
Secondo gli Ermellini, alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 CC, secondo cui è comunque attribuito al Giudice, anche d’appello, il potere di rilevare pure d’ufficio detta nullità ogni qualvolta la validità (o invalidità) dell’atto collegiale rientri, per l’appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (v. anche Cass. 17/06/2015 e 12582; Cass. 15/03/2017 n° 6652).
Nel caso di specie, dovendosi ritenere nulla la delibera condominiale in quanto incidente sui diritti dei condomini, laddove aveva ripartito in parti uguali le spese per i lavori sopracitati, quindi in violazione del criterio della unanimità dei consensi, giustamente è stato ritenuto che il vizio denunciato fosse in grado di inficiare la stessa esistenza della delibera assembleare di approvazione delle spese (esistenza che il Giudice della opposizione al D.I. deve comunque verificare) e che rimane sottratta al termine perentorio di impugnativa ex art. 1137 CC.
Va notato che ad analoghe conclusioni giungono altre precedenti pronunce dei Giudici di Piazza Cavour, come ad esempio Cass. 27/03/2015 n° 6295, Cass. 23/02/2017 n.4675, la quale ultima ha proprio affermato come “ nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite della rilevabilità di ufficio della invalidità della sottostante delibera non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi della applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda”
Purtuttavia, è bene ricordare come spesso la giurisprudenza abbia fornito, in subiecta materia, risposte diverse e contrastanti.
Di qui l’importanza del nuovo intervento della Corte Regolatrice in merito al segnalato tema dell’esatto ambito della cognizione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 Disp. Att. CC.
Così, ad esempio, anche di recente è stato sostenuto che “nel provvedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossine di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità essendo tale sindacato riservato al Giudice avanti il quale dette delibere siano state impugnate (v. Cass. 23/02/2017 n° 4672 che riguarda analogo orientamento espresso da Cass. S.U. 18/12/2009 n° 2669 nonché da Cass. 24/08/2005 n° 17206 e Cass. 08/08/2000 n° 10427). Nella giurisprudenza di merito il principio della insindacabilità della nullità della delibera da parte del Giudice della opposizione, si trova chiaramente affermato, ex pluribus, in Tribunale di Milano Sez. XIII 23/08/2012 n° 9522 (in De jure- Red. Giuffrè 2012).
Coerente con tale tesi appare la statuizione delle S.U. della Cass. 27/02/2007 n° 4421 secondo cui “al Giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ai sensi dell’art. 63 comma 1 disp. att. CC non è consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio d’impugnazione, promosso ai sensi dell’art. 1137 CC della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto, attesa la disciplina speciale e derogatoria del principio generale d’inesecutività del titolo ove impugnato con allegazione della sua originaria invalidità assoluta, dettata per il condominio e considerata la possibilità che le conseguenze dell’eventuale contrasto di giudicati ben possono essere superate, sia in sede esecutiva ove i tempi lo consentano, facendo valere la sopravvenuta perdita d’efficacia del provvedimento monitorio come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera, sia in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito”.
Come si vede, dunque, la questione sulla sindacabilità o meno del vizio di nullità delle delibere condominiali, ai fini dell’accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, rimane aperta e foriera di sviluppi laddove al contrario, abbastanza consolidata è l’individuazione delle ipotesi di nullità, da distinguere rispetto a quelle integranti una semplice annullabilità, rispetto alle quali sicuramente non si pone la questione del ricordato potere di sindacabilità del Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo.
Riassuntivamente può dirsi, a tale ultimo riguardo, che le S.U. della Cass. 07/03/2005 n° 4806 hanno spiegato come, in tema di Condominio negli edifici, debbono qualificarsi “nulle” le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi “annullabili” le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
Settembre 2018 Avv. Renato Arseni- Foro Civitavecchia