Fonte: Osservatorio Penale
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha pronunciato un’importante sentenza in tema di responsabilità deontologica: “Commette violazione dell’art. 38 del R.D.L. 1578/1933 e degli artt. 7 e 9 (20 e 37) del codice deontologico forense, l’avvocato che comunica a terzi i precedenti penali riguardanti il proprio cliente, così ponendo in essere atti contrari all’interesse del proprio assistito e violazione dell’obbligo di segretezza in ordine ai procedimenti penali medesimi, conosciuti in ragione del mandato ricevuto”(Cass.Civ.Sez.Un., sent. 17.09.2010, n. 19702)