REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA (art. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 del Consiglio Nazionale Forense)

Regolamento per la formazione continua

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

(approvato nell’adunanza del 21.12.2016)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Formazione professionale continua

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del praticante abilitato al patrocinio iscritti all’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, nonché la gestione e l’organizzazione delle attività formative svolte nel circondario di Civitavecchia, in ossequio alle disposizione di cui all’art. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 2.

Obbligo formativo, Aggiornamento e formazione, Metodologia didattica, Libertà di formazione

1. L’avvocato e il praticante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell’interesse della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

2. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

3. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.

4. L’attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l’esercitazione, la simulazione.

5. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

6. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell’Unione Europea e ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà essere riconosciuta anche la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all’estero ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Le attività di aggiornamento

1. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

2. L’attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale quali ad esempio:

a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;

b) seminari su aggiornamenti normativi;

c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.

  1. L’attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.

  2. L’attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Art. 4.

Le attività di formazione

1. Le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio:

a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale

e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;

b) master di primo e secondo livello;

c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;

d) corsi della Scuola Superiore dell’Avvocatura per l’iscrizione all’Albo speciale

per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

e) scuola forense integrativa del tirocinio;

f) scuola per difensori d’ufficio;

g) corsi per mediatori professionali.

Art. 5.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia – Offerte formative di altri soggetti

1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (di seguito indicato come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintende e coordina nella propria circoscrizione l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti.

2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati, i quali, per ottenere l’accreditamento delle proprie attività di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

3. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonché in materia di previdenza forense, possono essere promossi e organizzati dal COA, dalla Cassa Forense in materia previdenziale e assistenziale e anche da altri soggetti pubblici o privati che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, alle seguenti ulteriori condizioni:

a) all’evento dovrà partecipare per l’intera durata un Avvocato che abbia rivestito per almeno un mandato la funzione di Consigliere dell’Ordine, di Consigliere Nazionale e di Delegato alla Cassa Forense per la materia previdenziale e assistenziale;

b) l’evento deve essere fornito gratuitamente e senza neanche richiesta di rimborso spese”.

TITOLO II

MODALITA’ DELLA FORMAZIONE

Art. 6.

Contenuto dell’obbligo formativo

1. L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, elenco o registro.

2. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale fissa a decorrere dal 1° gennaio 2017.

3. L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1 e fino al riallineamento triennale, il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione sarà annuale con almeno n. 20 Crediti Formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.

4. Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.

5. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Ai sensi del parere 16 marzo 2016 n. 38 della Commissione Consultiva C.N.F., i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie obbligatorie nel corso dell’anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell’annualità successiva.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o e-learning, che sono accreditati dal solo CNF, non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.

Art. 7

Altre attività e autoformazione

1. Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, previa istanza dell’interessato, anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività di aggiornamento e formazione svolte nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale, ivi compresa l’attività di tutoraggio e di correzione degli elaborati svolta per la scuola forense;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense; per l’accreditamento è competente in via esclusiva il CNF;

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell’esame;

f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;

g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Art. 8

Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

2. Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo, su domanda dell’interessato che ne documenti la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d’impedimento determinato da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;

d) cause di forza maggiore;

e) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA.

3. Sono altresì esonerati dall’obbligo di formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che svolgono attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università, gli iscritti che prestano le funzioni di Magistrato Onorario, di Vice Procuratore Onorario e di componenti delle Commissioni Tributarie.

4. L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà, a domanda, per gli iscritti con coniugi o figli che versano in stato d’invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

5. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento.

6. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell’art. 9 della legge professionale sono soggetti all’obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento specifico per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato con decreto del Ministro della giustizia.

TITOLO III

ACCREDITAMENTO

Art. 9.

Accreditamento delle attività formative

1. Il COA di Civitavecchia concede l’accreditamento per gli eventi a rilevanza locale e per quelli organizzati in collaborazione da più COA del distretto di Corte d’Appello di Roma.

2. Per le altre attività di cui all’art. 13 il COA di Civitavecchia è competente all’accreditamento:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni;

b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro;

d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;

e) per l’attività di studio e aggiornamento individuale.

Art. 10

Commissione per l’accreditamento della formazione

1. Presso il Centro Studi è costituita la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, che cura l’istruttoria da sottoporre, a cura del Consigliere Coordinatore, al COA per l’accreditamento di ciascun evento di cui al comma 2 dell’art. 5, proponendo il numero di Crediti Formativi da attribuire, ne controlla l’effettivo e corretto svolgimento e può disporre attività di verifica in entrata/uscita dei partecipanti, con particolare riferimento inoltre agli eventi in materia di deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense nei quali, ai sensi del precedente art. 5, un Avvocato che abbia rivestito per almeno un mandato la funzione di Consigliere dell’Ordine, di Consigliere Nazionale e di Delegato alla Cassa Forense, per la materia previdenziale e assistenziale, dovrà svolgere la propria relazione e presenziare per tutta la sua durata.

2. La Commissione si riunisce settimanalmente in uno dei giorni precedenti all’adunanza consiliare ed è composta da 5 iscritti esperti di formazione, nominati dal COA, oltre al Consigliere Coordinatore. Per lo svolgimento dell’istruttoria è sufficiente la presenza di 2 componenti.

Art. 11

Determinazione dei Crediti Formativi

1. Per le attività di aggiornamento sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o all’ora di pranzo) da n. 1 a n. 3 Crediti Formativi;

b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 Crediti Formativi.

2. Per le attività di formazione sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o all’ora di pranzo) da n. 2 a n. 4 Crediti Formativi;

b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 Crediti Formativi.

3. Per le seguenti attività sono concessi, su istanza dell’interessato:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 Crediti Formativi per ogni attività, con un massimo di n. 12 Crediti Formativi all’anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo;

b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 Crediti Formativi all’anno;

c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 Crediti Formativi all’anno, purché risulti verbalizzata la presenza ad almeno l’ottanta per cento (80%) delle riunioni svolte;

d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 Crediti Formativi all’anno;

e) per l’attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all’anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a.

4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l’ottanta per cento (80%) dell’evento.

Art. 12

Criteri per accreditamento

1. L’accreditamento delle attività formative è concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell’attività formativa (base, avanzato, specialistico) e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;

b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);

c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento;

f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell’evento da parte dei partecipanti;

g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

Art. 13

Procedura di accreditamento

1. Il soggetto promotore che richiede l’accreditamento presenta, con almeno 20 giorni di anticipo, salvo motivate esigenze che saranno valutate dal Consiglio, rispetto allo svolgimento dell’attività, la domanda alla Commissione per l’accreditamento tramite il Centro Studi. La domanda, redatta secondo il modello di cui all’allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell’iniziativa.

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un’attività unitaria, purché si svolgano nell’arco di un unico anno formativo.

3. La Commissione per l’accreditamento cura l’attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa, e propone al COA il numero di Crediti Formativi da attribuire.

4. Il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di Crediti Formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all’articolo precedente, nel rispetto del numero minimo e massimo dei Crediti Formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

5. Per le domande di accreditamento che perverranno con meno di 20 giorni di anticipo rispetto alla data di realizzazione dell’evento, non potranno essere attribuiti più dei Crediti Formativi minimi previsti in base alla durata dello stesso, a prescindere dal livello dell’attività formativa.

6. Per gli eventi formativi organizzati dai Progetti o dalle Commissioni consiliari, il Consigliere Coordinatore del Progetto o della Commissione presenterà in adunanza consiliare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell’evento la relativa comunicazione, corredata dal modulo di accreditamento debitamente compilato e con la proposta di attribuzione di Crediti Formativi, sulla quale il COA si pronuncerà.

In mancanza o in caso di ritardata presentazione della comunicazione, non potranno essere attribuiti più dei Crediti Formativi minimi previsti in base alla durata dello stesso, a prescindere dal livello dell’attività formativa.

7. Il COA potrà riconoscere come utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all’estero, a seguito di domanda dell’interessato, corredata dell’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

Art. 14

Modalità di iscrizione e rilascio degli attestati

1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate on line sul sito istituzionale dell’Ordine, secondo le modalità ivi specificate, ovvero presso l’ente organizzatore dell’evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell’evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo il criterio cronologico e con le modalità di volta in volta stabilite e rese note, con la possibilità di formazione di liste di attesa per accedere alla sala in caso di successiva vacanza di posti.

2. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è stata eseguita la prenotazione obbliga l’iscritto a dare disdetta almeno due giorni prima dell’inizio dell’evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare tempestivamente onde consentire la partecipazione da parte di altri. La violazione di tale disposizione sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’accertamento di eventuali infrazioni disciplinari.

3. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal COA, sarà effettuato all’inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione elettronica o manuale, in caso di malfunzionamento di tale sistema. Sarà onere degli altri enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione.

4. Al termine di ogni evento formativo o comunque entro 30 giorni dal suo svolgimento, gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti. Per gli eventi organizzati direttamente dal COA, l’attribuzione dei crediti avviene in modo automatico (mediante rilevazione elettronica) e, pertanto, gli stessi saranno automaticamente caricati on line nell’apposita sezione del sito web.

Art. 15

Utilizzazione della dizione di “esperto in”

1. Il conseguimento durante il triennio di almeno n. 40 crediti formativi in una specifica materia, oggetto di insegnamento universitario (con esclusione dei macro settori: civile, amministrativo, penale, ecc. …), supportato dalla prova documentale di avere trattato almeno n. 20 questioni relative a tale materia nel triennio, permette all’Avvocato di indicare in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività, il termine di “esperto in”, previa comunicazione al COA, che procederà al relativo controllo e approvazione.

2. Per il mantenimento di tale diritto l’iscritto dovrà dimostrare nei trienni successivi di avere trattato almeno ulteriori n. 20 questioni relative a tale materia.

3. L’utilizzo del termine di “esperto in” in violazione della disciplina di cui sopra è oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

TITOLO V

VALUTAZIONI E VERIFICHE

Art. 16

Verifiche

1. Il COA, per il tramite della Commissione per l’accreditamento, adotta misure di verifica in entrata/uscita dei partecipanti e può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
2. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all’esito della verifica.

Art. 17

Attestato di Formazione continua

1. Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo triennale, e previa verifica dell’effettività di detto adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’attestato di formazione continua.

2. Ciascun iscritto che abbia svolto attività di formazione presso altri soggetti diversi dal COA di Civitavecchia dovrà effettuare la relativa autocertificazione nell’apposita pagina del sito web www.ordineavvocati.Civitavecchia.it entro 60 giorni dall’evento cui ha partecipato.

3. L’attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell’iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all’associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l’iscritto faccia parte.

4. L’attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all’iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all’albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.

5. L’attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all’ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.

6. L’iscritto che ha conseguito l’attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

7. Sul sito internet del COA è pubblicato l’elenco degli iscritti muniti dell’attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell’interessato dopo il rilascio dell’attestato.

8. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

L’adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l’iscrizione negli elenchi sopra citati. Il possesso dell’attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall’obbligo di formazione continua.
9. L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’accertamento di eventuali infrazioni disciplinari.

10. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato, salvi gli altri requisiti ivi stabiliti, ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale. In mancanza, il COA è tenuto a procedere alla cancellazione dall’albo.

11. Rientra tra le facoltà del COA l’accettazione dell’eventuale piano di recupero presentato dall’iscritto inadempiente, purché lo stesso si concluda entro i primi sei mesi del triennio successivo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e da tale data decorrerà il primo periodo di valutazione triennale. Sarà pubblicato nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del COA di Civitavecchia, www.ordineavvocaticivitavecchia.it, e comunicato a mezzo pec ed email a tutti gli iscritti.

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

3. La valutazione dell’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 sarà effettuata in base alle disposizioni previgenti e gli iscritti non in regola potranno recuperare il numero di Crediti Formativi mancanti entro il 30 giugno 2017.

4. Il presente regolamento potrà essere modificato o integrato da successive delibere del COA.

Il COA Civitavecchia