Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ministero della Giustizia

Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale
Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Roma, 28 febbraio 2020

Premesso che:
– l’emergenza epidemiologica in corso, dovuta all’insorgere di contagi da COVID-19
(riconducibile alla famiglia dei coronavirus) in numerose aree del Paese, rende
necessario assicurare che l’attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa
funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l’efficace funzionamento degli uffici
giudiziari limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute
di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di
udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie e in ogni
altro ufficio;
– sono pervenute numerose segnalazioni in merito alla necessità di garantire nel modo
più efficace possibile tali obiettivi assicurando moduli di azione uniforme su tutto il
territorio nazionale;
Visti:
– il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in
particolare l’art. 1, lett. k, e l’art. 2;
– il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
– il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l’articolo 1, comma 1,
lettere l) e m);
– la Circolare del Capo del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria del 23 febbraio
2020, recante “Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da
coronavirus”;
– la Circolare del Capo del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria del 26 febbraio
2020, recante “Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del
contagio da coronavirus”;
– la Circolare del Capo del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante “Aggiornamento
indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus:
informazioni generali e questioni organizzative”;
Fatto salvo
– ogni provvedimento adottato in materia dalle competenti autorità amministrative e
sanitarie.
Tutto quanto sopra premesso, si adottano le seguenti linee guida a valore meramente
indicativo per gli uffici giudiziari e specialmente per quelli maggiormente interessati
dall’emergenza di cui sopra:

ART. 1

NORME IGIENICO-SANITARIE
I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati diffondono nelle
rispettive sedi e – per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati – tra gli iscritti nell’Albo,
negli elenchi e nei registri, le norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero
della Salute richiamate in premessa, che qui si hanno per integralmente richiamate,
nonché i “Dieci comportamenti da seguire” reperibili al seguente indirizzo web:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf.
La diffusione avverrà il prima possibile mediante affissione nelle sedi degli uffici
giudiziari e dei Consigli dell’Ordine e mediante pubblicazione sui relativi siti
istituzionali, la quale comprenda il rinvio agli aggiornamenti permanenti disponibili al
seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Per le modalità di
affissione nei luoghi pubblici, si osserveranno le normative vigenti in materia.

ART. 2

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE E DEGLI ALTRI INCOMBENTI A CUI
PARTECIPA L’AVVOCATURA
I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati collaborano al fine di
concordare e porre in essere, secondo le rispettive competenze, ogni accorgimento
necessario onde evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi ad esse
antistanti e negli altri locali che – di regola – sono destinati al transito e alla sosta degli
avvocati, delle parti, dei testimoni e di ogni altro soggetto del processo, nel rispetto
delle norme processuali vigenti e ferma restando – per le modalità di svolgimento delle
udienze e ove necessario – l’adozione di tutte le misure di particolare cautela previste
dai provvedimenti richiamati in epigrafe.
In particolare, il Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’ambito delle proprie competenze in
materia di organizzazione, potrà autorizzare i giudici a tenere le udienze secondo un
calendario che rispetti e assicuri gli obiettivi di cui in premessa, in particolare attraverso
la loro calendarizzazione secondo fasce orarie prestabilite e differenziate e limitando,
per quanto possibile e senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti
diversi dall’avvocato.
Nel caso di udienze civili si invita a valutare che, su congiunta richiesta delle parti,
l’udienza, specie se a partecipazione di soli avvocati, possa essere tenuta anche con
modalità da remoto e incentivando l’assegnazione del termine per il deposito delle
conclusioni o altro atto in via telematica.
Il Capo dell’Ufficio giudiziario potrà valutare di autorizzare, specialmente con
riferimento alle zone particolarmente interessate dall’emergenza, i giudici a
contingentare le udienze o i procedimenti chiamati per ciascuna di esse
riformulandone il calendario, eccezion fatta per quelle indifferibili e urgenti.
I provvedimenti adottati in attuazione del presente articolo sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ordine forense e sul sito del Ministero della giustizia.

ART. 3

SOSTITUZIONI
Il Consiglio dell’Ordine provvede a formare un elenco di iscritti che si rendano
disponibili ad assicurare – a titolo di solidarietà – sostituzioni in udienza per le colleghe
e i colleghi provenienti da altri circondari o distretti.
L’elenco è pubblicato sul sito del Consiglio dell’Ordine per assicurarne la diffusione e
la pubblicità.

ART. 4

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, FUNZIONI DI CANCELLERIA E ALTRI
ADEMPIMENTI
Nell’esercizio delle proprie competenze e competenze organizzative, il Capo
dell’Ufficio giudiziario promuove modalità di esercizio delle attività amministrative e di
cancelleria che garantiscano la miglior fruibilità dei servizi, favorendo il ricorso a
strumenti telematici al fine di ridurre, per quanto possibile, l’accesso agli uffici.
Ai medesimi fini, ferma restando ogni discrezionale valutazione del difensore, il
Consiglio dell’Ordine provvede a sensibilizzare i propri iscritti affinché utilizzino nel
settore civile le modalità telematiche anche per gli atti introduttivi del giudizio.
Nell’ambito dei procedimenti penali, si invitano gli uffici giudiziari a valutare la
possibilità di autorizzare la ricezione di istanze di richiesta di copie, e di altre semplici
comunicazioni provenienti dai difensori, tramite sistema SNT secondo specifiche che
saranno indicate da Ministero della giustizia.

ART. 5

SPORTELLO PER IL CITTADINO E INFORMAZIONI UTILI
Il Consiglio dell’Ordine mette a disposizione della cittadinanza il proprio Sportello per
il cittadino, al fine di diffondere una corretta informazione sulle misure relative
all’accesso alla giustizia adottate in relazione all’emergenza sanitaria in corso.
Lo Sportello sarà accessibile anche in via telefonica e telematica.

Gli Ordini forensi inseriscono nei rispettivi siti istituzionali i link utili alle conferenti
pagine informative del Ministero della giustizia e degli Uffici giudiziari locali, in modo
da favorire la corretta informazione circa le misure di cui al comma 1 del presente
articolo.

ART. 6

RAPPORTI CON LE PREFETTURE
I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati intrattengono in
maniera sinergica i necessari rapporti con le Prefetture, al fine di condividere ogni
aggiornamento e informazione utile al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

ART. 7

PUBBLICAZIONE
Le presenti Linee guida, tutti i provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e
ogni ulteriore aggiornamento sono pubblicati sul sito del Consiglio dell’Ordine, su quelli
degli uffici giudiziari e sono affissi nelle relative sedi.
Ministero della Giustizia Consiglio Nazionale Forense

Il Ministro
Alfonso Bonafede

Il Presidente
Andrea Mascherin
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C_17_opuscoliPoster_433_allegato