Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile – ha inviato una nota al Presidente della Corte di Cassazione ed ai Presidenti delle Corti d’appello e dei Tribunali ordinari sul «regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00 trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale».
L’ordine degli avvocati di Roma, lo scorso 20 aprile, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota inviata del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile – al Presidente della Corte di Cassazione ed ai Presidenti delle Corti d’appello e dei Tribunali ordinari. Con tale nota viene precisato che «l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033,00, ma anche gli eventuali provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio». Tale chiarimento, spiega la nota, si è reso necessario a seguito dei numerosi quesiti pervenuti alla Direzione Generale della Giustizia Civile, volti a verificare se, a seguito dell’adozione da parte dell’Agenzia delle Entrate della risoluzione 97/E/2014, sia o meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario, aventi valore non eccedente i 1.033,00 euro, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro prevista dall’art. 46 l. n. 374/1991. Tanto che, la Cassazione, sentenza n. 16310/14, ha esteso questo regime, inizialmente circoscritto agli atti del giudice di pace, anche ad ogni altro provvedimento adottato, in tutti i gradi di giudizio, nei procedimenti di valore non eccedenti il predetto importo.
… nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00 trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale. Alla luce delle precisazioni fornite dal Dipartimento, appare evidente, come si legge nella nota, che «la sentenza in esame, lungi dal’estendere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro a ogni provvedimento emesso nell’ambito di giudizi di valore non superiore ad euro 1.033,00 ed indipendentemente dal giudice adito, abbia invece interpretato la norma nel senso di riconoscere l'esenzione in parola non solo al provvedimento emesso dal giudice di pace in primo grado, ma anche ai provvedimenti emessi nei successivi gradi di giudizio in cui può articolarsi il procedimento (il cui valore, ovviamente, resta inferiore ad euro 1.033,00)».
Dunque, in piena coerenza con tale assunto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97/E/2014 ha affermato che «il regime esentativo per valore previsto dall’art. 46 l. n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede .la somma di euro 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio».