La difesa d’ufficio è garantita a ciascun soggetto, a prescindere dal suo reddito, che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo.
Il difensore d’ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il presidente del tribunale, ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell’imputato salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre la difesa d’ufficio viene riconosciuta nei procedimenti penali mentre in quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.