Art. 1 – L’avvocato
1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché
di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Art. 2 – Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.
Art. 3 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale.
3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 4 – Volontarietà dell’azione
1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fattocommesso.
Art. 5 – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale
L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.
Art. 6 – Dovere di evitare incompatibilità
1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.
Art. 8 – Responsabilità disciplinare della società
1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza
1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
Art. 10 – Dovere di fedeltà
L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico
1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
Art. 12 – Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Art. 14 – Dovere di competenza
L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
Art. 16 – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo
1. L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L’avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.
Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.
Art. 19 – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi
L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Art. 20 – Responsabilità disciplinare
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.
Art. 21 – Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo
al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
Art. 22 – Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
c) Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
d) Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
a) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
b) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso
sia prevista la sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
c) alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – TESTO COMPLETO PDF
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
TITOLO II – RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI
TITOLO IV – DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
TITOLO V – RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
TITOLO VI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE