Non esistono più le incompatibilità per gli Avvocati che ricoprono il ruolo di Mediatori.
L’intero art. 14 bis è stato espunto dal testo del D.M. n. 180/2010 dal Tar Lazio, che ha annullato anche la circolare ministeriale, relativa alle incompatibilità, per illegittimità derivata.
La ragione dell’illegittimità risiede nel fatto che l’art. 16, comma 2, D. Lgs 28/2010, non consente al Ministero della Giustizia di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, quindi, le incompatibilità dei Mediatori.
Il Tribunale Amministrativo ha evidenziato che il Legislatore ha rimesso tale compito alla regolamentazione degli Organismi; il Ministero può svolgere attività di vigilanza in fase di iscrizione nel registro, potendo verificare il contenuto dei singoli regolamenti.