Con provvedimento del Presidente della Cassa del 28 febbraio 2022 sono state indette le elezioni per
il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
La vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile
di 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, i quali coincidono con i Distretti di Corte d’Appello.
Nella circoscrizione di questo Ordine Forense, che fa parte del Collegio Elettorale di Roma, il periodo
di votazione è fissato dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022, ed il seggio elettorale sarà allestito presso
sede C.O.A – Piano Terra – ingresso principale, rimanendo aperto ogni giorno dalle ore 10,00
alle ore 13,00 con orario di chiusura prefissato alle 13:00 del giorno 30 settembre.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento elettorale, hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti
alla Cassa, ed almeno ad un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni. Gli Avvocati iscritti esclusivamente nell’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell’elenco degli elettori dell’ordine del luogo del domicilio professionale.
Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.
Il successivo comma 3 prevede che hanno diritto di elettorato passivo gli elettori in possesso dei
requisiti di cui all’art. 13, comma 2 dello Statuto della Cassa.
Sempre con riferimento all’elettorato passivo ricordo che l’art. 47 comma 6 della Legge n. 247/2012
(Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), con riferimento alla composizione della
Commissione per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato, prevede che “Gli
Avvocati componenti della Commissione non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine,
di un Consiglio Distrettuale di Disciplina, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato dei Delegati della
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla
data di cessazione dell’incarico ricoperto”.
Ai sensi degli artt. 28 e 38 della Legge 247/2012 la carica di componente del Comitato dei Delegati
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è incompatibile con quella di componente del
Consiglio dell’Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense nonché di membro di un Consiglio
Distrettuale di Disciplina.
L’eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro
trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico
assunto in precedenza.
Il voto è segreto ed è espresso personalmente nella sezione elettorale come sopra costituita, in forma
tale da non consentire la riconoscibilità del voto.
E’ ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del
motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare.
Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a 10 ossia al numero dei Delegati
spettanti al Collegio Elettorale e, fatta eccezione per le liste uninominali e binominali, ogni genere è
obbligatoriamente rappresentato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del citato Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati la
rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due candidati, deve essere rispettata in misura non inferiore ad
1/5 a pena di inammissibilità.
Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un Collegio Elettorale diverso da quello nel quale è
iscritto quale elettore.
Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione
Elettorale dell’Ordine della sede del distretto entro le ore 12.00 del 16 maggio 2022.
I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente dichiarano di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 dello Statuto.
La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se
candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non
candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e
sino a 3000; da 200 elettori se superiore.
Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista. Per il Collegio Elettorale di Roma occorre la
sottoscrizione di n. 200 elettori.
Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell’Ordine di
appartenenza o da uno o più Consiglieri dell’Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa
facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni
possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l’ordine in cui sono state depositate,
verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del
termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od
esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni
Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all’indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi
indicato.
Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l’affissione di copia integrale del
provvedimento all’Albo dell’Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data
dell’affissione.
La Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla stampa del manifesto contenente
tutte le liste ammesse secondo il numero d’ordine, l’eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati e lo
trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall’art. 5, comma 2
del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.
Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della
Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell’inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio
può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di
ammissione o esclusione delle liste, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 10 del Regolamento per la elezione
del Comitato dei Delegati.
La normativa statutaria e regolamentare della Cassa Forense è consultabile sul sito
www.cassaforense.it.