ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI. REQUISITI. DELIBERA COA 12/05/2022

Alla riunione consiliare del 12 maggio 2022, alle ore 12,00, presenti i consiglieri avvocati Paolo MASTRANDREA Presidente, Matteo MORMINO Segretario, Mary DOMINICI Tesoriere collegata da remoto, Cinzia REMOLI, Fabrizio SERRA oltre ai consiglieri Paola GIROTTI, Antonino MUSOLINO, Francesca MARUCCIO e Mario IERVOLINO collegati anch’essi da remoto, verificata la correttezza della convocazione si apre la seduta:

– Il Presidente Mastrandrea, in ordine all’iscrizione dei colleghi nell’albo speciale dei Cassazionisti, rappresenta la necessità di regolamentare alla luce della normativa vigente i requisiti necessari “ai fini del rilascio dell’attestazione relativa all’effettivo esercizio della professione per l’iscrizione all’albo speciale”, la produzione di un numero minimo di cause ed affari trattati dinanzi ai Tribunali o alle Corti di Appello pari, di norma, ad almeno dieci l’anno.

La disciplina era dettata sulla base delle previsioni di cui agli artt. 27, 33 R.D.L. 1578/1933 (convertito in L. 36/1934), recante l’ordinamento della professione di Avvocato e di Procuratore, laddove si parlava ancora di “direttorio del sindacato nazionale avvocati” ed agli artt. 37, 39 R.D. 34/1937, recante le norme integrative e di attuazione.

Com’è noto, oramai la materia è stata disciplinata dalla legge di riforma professionale n. 247 del 2012 (art. 22) ed il regolamento recante le disposizioni per accertare l’esercizio effettivo, continuativo e prevalente della professione forense è stato dettato con DM 47/2016 (in attuazione degli artt. 1 co. 3 e 21 co. 1 L. 247/2012).

Il Presidente Mastrandrea propone perciò che l’unica verifica da compiere a cura dell’ufficio iscrizioni al fine del rilascio del nulla osta per l’iscrizione all’elenco speciale dei Cassazionisti sia quella relativa al rispetto delle previsioni di cui all’art. 2 del citato DM, da comprovare anche mediante autocertificazione resa dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

Il Consiglio approva con delibera esecutiva, disponendo l’invio agli iscritti via mail e con pubblicazione sul sito istituzionale.