PREFETTURA DI ROMA. LINEE INDICATIVE PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

3950-PROCEDUREDILIQUIDAZIONEDEICOMPENSIPROFESSIONALI-INDICAZIONIOPERATIVE

1. MODALITÁ INOLTRO RICHIESTA RIMBORSO 3

2. MODULISTICA 3

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL RIMBORSO E MODULISTICA 4

3.1 Soggetti difesi in proprio (modello n. 1) 4

3.2 Soggetti difesi da legale (modello n. 2/n. 3) 4

3.3 Soggetti difesi da un legale nominato antistatario (modello n. 4) 4

3.4 Legale difensore di se medesimo (modello n. 5) 4

4. QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO 4

4.1 Compensi 5

4.2 Spese Generali 5

4.3 Altre spese 5

4.4 CPA (Cassa Previdenza Avvocati) 5

4.5 Anticipazioni 5

4.6 IVA 5

4.7 Ritenuta d’acconto 5

5. PRECETTO 6

6. PATROCINIO LEGALE CON SPESE A CARICO DELLO STATO 6

7. CTU 6

8. MODALITÁ EFFETTUAZIONE RIMBORSO 6

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7

MODELLO 1 Soggetti difesi in proprio. (Si prega di compilare in stampatello) 8

MODELLO 2 Soggetti difesi da legale. Domanda presentata dalla parte vittoriosa. (Si prega di compilare in stampatello) 9

MODELLO 3 Soggetti difesi da legale. Domanda presentata dal legale non antistatario. (Si prega di compilare in stampatello) 10

MODELLO 4 Soggetti difesi da legale nominato antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. (Si prega di compilare in stampatello) 12

MODELLO 5 Legale difeso in proprio ai sensi art. 86 c.p.c. (Si prega di compilare in stampatello) 13

NORMATIVA 14

Procedimento di rimborso delle spese di lite derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e sfavorevoli nei confronti della Prefettura di Roma

– Linee Guida –

Questa Prefettura-UTG, al fine di semplificare, razionalizzare e velocizzare il procedimento di rimborso delle spese di lite nei casi di soccombenza, ha formulato le presenti linee guida contenenti le indicazioni circa le modalità da seguire per l’inoltro delle richieste di rimborso nonché la modulistica da utilizzare.

Dirigente

Dott. Gerardo Infantino

Gerardo1.infantino@interno.it

Tel. 0667295007

Responsabile della Sezione

Dott.ssa Isabella Belardi

Isabella.belardi@interno.it

Tel.0667295041

 

 

1. MODALITÁ INOLTRO RICHIESTA RIMBORSO

La richiesta di rimborso delle spese di lite dovrà pervenire a questa Prefettura all’indirizzo protocollo.prefrm@pec.interno.it, utilizzando il modello appropriato, completa degli allegati necessari indicati in ciascun modello, tra cui la sentenza con attestazione di conformità all’originale (anche firmata digitalmente) e l’indicazione analitica – tramite notula proforma o fattura – delle diverse voci ricomprese nel totale da liquidare (onorari, iva, CPA, eventuali altri spese da rimborsare), oltre che dell’indicazione del regime fiscale adottato dal difensore.

L’invio di tali dati snellirà i controlli e permetterà di evitare richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, conseguendone, naturalmente, un più rapido pagamento.

L’invio della PEC è sufficiente a perfezionare la notifica e quindi ad avviare la pratica di pagamento, non essendo necessaria l’ulteriore notifica cartacea: la doppia notificazione, anzi, crea una duplicazione delle pratiche amministrative con ovvio rallentamento della procedura di liquidazione.

Nell’oggetto della PEC di trasmissione si richiede di indicare il tipo di atto con le diciture:

  • LIQUIDAZIONE SENT;

  • PRECETTO;

  • PIGNORAMENTO;

facendo poi seguire il numero della sentenza di riferimento, il nome e il cognome della parte e la materia tra quelle indicate nella modulistica allegata.

Si propongono di seguito alcuni esempi:

  • LIQUIDAZIONE SENT. N. 0000/0000 GDP ROMA – MARIO ROSSI – CDS

  • LIQUIDAZIONE SENT. N. 0000/0000 TRIB CIVITAVECCHIA – MARIO ROSSI – CONTRATTI

  • PRECETTO SENT. N. 0000/0000 TRIB VELLETRI – MARIO ROSSI -ASSEGNI

  • PIGNORAMENTO SENT. N.0000/0000 GDP TIVOLI – MARIO ROSSI – PATENTI

Tali indicazioni velocizzeranno di molto i tempi di pagamento, permettendo l’immediata assegnazione della pratica all’area amministrativa competente per la liquidazione.

Si prega di prestare attenzione alle irregolarità del provvedimento, tra le quali le più comuni riscontrate sono: mancata o errata indicazione del numero del verbale o dell’ordinanza oggetto di opposizione; indicazione errata della parte ricorrente o dell’Amministrazione resistente.

In tali casi, si dovrà procedere con ricorso per la correzione dell’errore materiale (artt. 287 e 288 c.p.c.) presso l’autorità giudiziaria.

2. MODULISTICA

L’uso della modulistica, per ogni modalità di notifica, come l’indicazione dell’oggetto della PEC indicato sopra, permetterà una celere trattazione del procedimento di liquidazione da parte degli uffici di questa Prefettura, recependo immediatamente tutti i dati necessari per procedere alla liquidazione.

Si riepilogano e si allegano di seguito i modelli da utilizzare, diversi a seconda del soggetto richiedente e della casistica.

  • MODELLO N. 1 – soggetti difesi in proprio;

  • MODELLO N. 2 – soggetti difesi da un legale – richiesta presentata dalla parte vittoriosa;

  • MODELLO N. 3 – soggetti difesi da un legale – richiesta presentata dal legale difensore;

  • MODELLO N. 4 – soggetti difesi da legale nominato antistatario;

  • MODELLO N. 5 – legale difeso in proprio;

L’istanza dovrà sempre essere corredata: dal provvedimento esecutivo dell’Autorità Giudiziaria contenente la condanna al rimborso delle spese di soccombenza, con attestazione di conformità all’originale; dal documento di identità dell’istante (non necessario nel caso in cui l’istanza è firmata digitalmente – cfr. sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato); dalla notula proforma o fattura con indicazione analitica delle diverse voci da liquidare. Costituiscono invece allegati eventuali quelli descritti nei paragrafi successivi e necessari solo qualora si richieda il rimborso di spese dovute diverse da quelle liquidate dal giudice.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL RIMBORSO E MODULISTICA

I soggetti legittimati alla richiesta di rimborso delle spese oggetto delle presenti linee guida sono le persone fisiche e giuridiche (o i rispettivi legali difensori) destinatarie di provvedimenti esecutivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, con condanna al rimborso delle spese di lite a carico della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. In particolare:

3.1 Soggetti difesi in proprio (modello n. 1)

Persone fisiche o giuridiche che non si avvalgono di un legale, ma si difendono personalmente nei casi previsti dall’ordinamento. Tali soggetti possono richiedere solo il rimborso delle spese sostenute come liquidate dal giudice o spettanti per legge (es.Contributo Unificato, Anticipazioni).

3.2 Soggetti difesi da legale (modello n. 2/n. 3)

Persone fisiche o giuridiche che si avvalgono, per la propria difesa, di un legale.

La richiesta potrà essere presentata:

  1. dalla parte vittoriosa (modello n. 2);

  2. dal legale difensore (modello n. 3).

In entrambi i casi il rimborso sarà effettuato a favore della parte vittoriosa nei confronti della quale il legale dovrà emettere la fattura.

3.3 Soggetti difesi da un legale nominato antistatario (modello n. 4)

Antistatario è il legale difensore che – avendo assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio – abbia chiesto ed ottenuto dal Giudice, nella sentenza di condanna alle spese, la distrazione in favore suo e degli altri eventuali difensori degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato, ai sensi dell’ art. 93 c.p.c.. In caso di distrazione, l’avvocato dovrà comunque emettere fattura nei confronti del proprio cliente evidenziando che il pagamento avverrà o è avvenuto ad opera della Prefettura soccombente.

3.4 Legale difensore di se medesimo (modello n. 5)

Legale che ai sensi dell’art. 86 c.p.c.si difende in proprio. A quest’ultimo spettano i compensi come liquidati dal giudice oltre alle spese generali e al CPA mentre non è dovuta l’IVA. In questo caso infatti, trattandosi di un’ipotesi di autoconsumo fuori ambito IVA, non vi è alcun obbligo di fatturazione fermo restando l’onere di emettere quietanza per le somme ricevute (cfr. parere di risposta all’interpello n. 914-47/2016 del 10 marzo 2016 dell’Agenzia dell’Entrate).

4. QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO

Come noto le spese di lite seguono, di regola, il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese, liquidandone l’ammontare unitamente agli onorari di difesa.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., il giudice può escludere alcune delle spese sostenute dalla parte vittoriosa o dal suo legale qualora ritenute eccessive o superflue.

Si indicano di seguito le voci che possono essere oggetto di richiesta di rimborso:

4.1 Compensi

Il rimborso è pari all’importo liquidato dal giudice a titolo di compenso professionale, in conformità al Decreto Ministeriale 55/2014 e ss.mm.ii.

4.2 Spese Generali

Il rimborso spettante ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. del 2/4/2014, è pari di regola al 15% della somma liquidata dal giudice a titolo di compenso.

4.3 Altre spese

Le spese sostenute dall’avvocato in nome proprio, ma per conto del cliente, inerenti la causa possono essere oggetto di rimborso se liquidate dal giudice in sentenza.

4.4 CPA (Cassa Previdenza Avvocati)

È la quota dei contributi previdenziali dell’avvocato a carico del cliente.

Il rimborso sarà calcolato nella misura del 4% su compensi, spese generali ed eventuali altre spese diverse dalle anticipazioni.

4.5 Anticipazioni

Sono le somme dovute a titolo di rimborso per le anticipazioni fatte dal legale in nome e per conto dell’assistito, regolarmente documentate e liquidate dal giudice.

Si tratta per lo più di esborsi per il pagamento del Contributo Unificato, per imposte di bollo etc.

Con riferimento al contributo unificato, si precisa che, qualora il Giudice non l’avesse liquidato, la parte vittoriosa potrà comunque chiederne il rimborso allegando all’istanza copia del versamento effettuato (Cass.Civ., sez. VI-3 n. 2691 del 10/02/2016).

Le anticipazioni non concorrono a formare la base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 comma 3 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.

4.6 IVA

Si potrà chiedere il rimborso dell’IVA nel caso in cui la parte vittoriosa non sia titolare di Partita IVA o, pur essendolo, la vertenza non sia inerente la sua attività d’impresa, arte o professione. Al ricorrere di tali condizioni, infatti, la parte vittoriosa non ha titolo ad effettuare la rivalsa ex art. 19 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii. e dunque l’imposta sarà rimborsata dalla Prefettura-UTG soccombente.

L’imposta non è inoltre dovuta, e dunque non è rimborsabile, nei seguenti casi:

  1. legale difensore in regime forfettario (art.1, comma 58, Legge 190/2014);

  2. legale difensore di se medesimo;

  3. soggetto difeso in proprio.

La base imponibile per il calcolo dell’Imposta, se dovuta, è la somma degli importi di cui ai punti precedenti escludendo le anticipazioni.

4.7 Ritenuta d’acconto

È un obbligo posto a carico del cliente titolare di Partita IVA, in veste di sostituto d’imposta, nel caso in cui il suo legale difensore sia in regime fiscale ordinario. In particolare, in tal caso, il cliente dovrà versare all’Erario in “acconto tasse avvocato” il 20% calcolato sui compensi e sulle spese generali e consegnare apposita ricevuta al legale che porterà detta somma in detrazione dalle tasse in occasione dei suoi versamenti. Alla parte vittoriosa pertanto sarà rimborsato l’importo comprensivo della somma da versare a titolo di ritenuta.

Nel caso di distrazione delle spese o nel caso di legale difensore di se medesimo, purché l’avvocato sia in regime ordinario, sarà la Prefettura, in veste di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73, a versare la ritenuta d’acconto e all’avvocato verrà rimborsato l’importo al netto della citata ritenuta. La ritenuta d’acconto non si applica invece nel caso in cui l’avvocato si avvalga del regime fiscale agevolato ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

5. PRECETTO

Secondo l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ss.mm.ii., le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro1. I 120 giorni decorrono dalla notificazione del titolo esecutivo.

Prima di tale termine, in base all’espresso divieto di cui al secondo comma della suindicata disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del precetto. Pertanto, a pena di nullità la notifica del precetto a questa Prefettura-UTG non potrà avvenire prima dello spirare del termine dilatorio di 120 gg dalla notificazione del titolo esecutivo.

Decorso tale termine senza che sia intervenuto il pagamento delle spese di soccombenza dovute si potrà procedere con la notifica dell’atto di precetto e, dunque, avviare, trascorsi inutilmente i dieci giorni fissati dall’art. 480 c.p.c., l’esecuzione forzata.

In tal caso alla Prefettura-UTG, parte soccombente, potrà essere richiesto il rimborso, oltre che delle spese di soccombenza, anche delle spese relative all’atto di precetto – secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 – delle spese generali ex art. 2 del citato D.M., del CPA, dell’IVA se dovuta nonché delle ulteriori eventuali altre spese strettamente connesse con l’atto di precetto solo se assolutamente necessarie e documentate.

6. PATROCINIO LEGALE CON SPESE A CARICO DELLO STATO

Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disciplina l’istituto dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato che consente all’attore di farsi assistere da un avvocato, alla sussistenza di determinati presupposti, senza dover pagare le spese di difesa e altre spese processuali.

Il rimborso delle spese al legale difensore, in questo caso, è a carico del Ministero della Giustizia e dovrà essere pertanto richiesto alla cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza.

7. CTU

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un ausilio previsto a favore del giudice ogni volta che ricorrano specifiche questioni tecniche che richiedono una puntuale cognizione di tipo tecnico. Essa è finalizzata ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano specifiche conoscenze. La nomina del CTU è un atto istruttorio discrezionale del giudice e può scaturire non solo dalla richiesta delle parti, ma anche da un’iniziativa dello stesso Giudice.

In considerazione della natura dell’incarico, e poiché il pagamento delle spettanze del CTU non è regolato in base al principio della soccombenza, l’ausiliario può richiedere l’intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio della solidarietà ex art. 1292 ss. c.c. anche se il giudice le pone pro quota a carico di ciascuna delle parti.

Tale compenso deve comunque essere liquidato dal giudice e pertanto, ai fini del rimborso, dovrà essere trasmesso a questa Prefettura il provvedimento di liquidazione in parola.

8. MODALITÁ EFFETTUAZIONE RIMBORSO

La Prefettura di Roma, effettuate le verifiche di competenza, procederà con la liquidazione e con il rimborso delle somme dovute.

Il pagamento potrà avvenire, a scelta dell’interessato, tramite:

  • Accredito in c/c bancario/postale

  • Vaglia cambiario della Banca d’Italia non trasferibile

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) il titolare del trattamento dei dati è la Prefettura-UTG di Roma. I dati comunicati dagli istanti saranno trattati con la finalità primaria di valutare ed evadere correttamente le richieste di rimborso delle spese di lite di soccombenza. I dati potranno essere trattati anche per finalità amministrativo-contabili e per l’adempimento di obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati personali non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni, Enti o Autorità esclusivamente per le finalità suindicate. Gli interessati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in parola.

MODELLO 1 Soggetti difesi in proprio. (Si prega di compilare in stampatello)

Alla Prefettura – UTG di ROMA

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Il/La sottoscritto/a ………..………………………………………………………………………………………………….

nato/a a……………….……………………………. residente in…………….………………………………………………… Via……………………………………………………………………………………………………………………………………… .n.……………

Codice Fiscale……….……………………………………………………

indirizzo pec/mail al quale chiede di inviare tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. in relazione alla sentenza n…………………anno……………….(ufficio giudiziario…………………………………………attore/ricorrente…………………………..) allegata alla presente, relativa alla materia:

A) Codice della strada B) Patenti C) Assegni D) Contratti E) Sequestro veicoli

F) Altro (specificare)………………………………………………………………….

CHIEDE

il rimborso delle spese di lite, così come liquidate in sentenza e/o spettanti per legge, in favore del sottoscritto;

che il pagamento, con spese a carico del beneficiario ai sensi dell’art. 34 DPR 97/2003, avvenga mediante:

selezionare una opzione

  • accredito su c/c IBAN…………………………………………………………………………………………………………………

  • vaglia cambiario, non trasferibile della Banca d’Italia, intestato al sottoscritto da inviare all’indirizzo di seguito indicato:

c/o……………………………………….via…………………………n………comune………………………………..CAP…………

DICHIARA

selezionare una opzione

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato sono state liquidate in sentenza

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato NON sono state liquidate in sentenza e ammontano a euro…………..

selezionare una opzione SOLO IN CASO DI CONDEBITORI IN SOLIDO

  • di aver inoltrato, o di apprestarsi ad inoltrare, richiesta a tutti i condebitori in solido per il soddisfacimento totale del credito

  • di aver inoltrato richiesta SOLO alla Prefettura di Roma per il soddisfacimento totale del credito

AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento e in conformità al d.lgs 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Luogo ………………….. data ………… FIRMA …………………………………………

Allegati: 1. Sentenza con attestazione di conformità; 2. Copia del documento di identità (non dovuta in caso di firma digitale); 3. Altro (specificare)……………………………………………

MODELLO 2 Soggetti difesi da legale. Domanda presentata dalla parte vittoriosa. (Si prega di compilare in stampatello)

Alla Prefettura – UTG di ROMA

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Il/La sottoscritto/a ………..………………………………………………………………………………………………….

nato a……………….…………………………….residente in…………….………………………………………………… Via………………………………..n.……………Codice Fiscale……….……………………………………………………

indirizzo pec/mail al quale chiede di inviare tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

difeso dall’Avvocato…………………………………….……con studio in……………………………………………….. via……………………………………………………..n…………..C.Fiscale/P.IVA……………………………………………in relazione alla sentenza n………………………………………anno……………………………….(ufficio giudiziario…………………………………………attore/ricorrente…………………………..) allegata alla presente, relativa alla materia:

A) Codice della strada B) Patenti C) Assegni D) Contratti E) Sequestro veicoli

F) Altro (specificare)………………………………………………………………….

CHIEDE

il rimborso delle spese di lite, così come liquidate in sentenza e/o spettanti per legge, in favore del SOTTOSCRITTO;

che il pagamento, con spese a carico del beneficiario ai sensi dell’art. 34 DPR 97/2003, avvenga mediante:

selezionare una opzione

  • accredito su c/c IBAN…………………………………………………………………………………………………………………

  • vaglia cambiario, non trasferibile della Banca d’Italia, intestato al sottoscritto da inviare all’indirizzo di seguito indicato:

c/o……………………………………via..…………………….…………n……comune……………….……………………..

CAP…….

DICHIARA

selezionare una opzione

  • di NON essere titolare di Partita IVA o, pur essendolo, la vertenza NON è inerente alla sua attività d’impresa

  • di essere titolare di Partita IVA n…………………………………………..e che la vertenza è inerente alla sua attività d’impresa

selezionare una opzione

  • che il proprio avvocato si avvale del regime fiscale agevolato

  • che il proprio avvocato si avvale del regime fiscale ordinario

selezionare una opzione

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato sono state liquidate in sentenza

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato NON sono state liquidate in sentenza e ammontano a euro…………..

selezionare una opzione SOLO IN CASO DI CONDEBITORI IN SOLIDO

  • di aver inoltrato, o di apprestarsi ad inoltrare, richiesta a tutti i condebitori in solido per il soddisfacimento totale del credito

  • di aver inoltrato richiesta SOLO alla Prefettura di Roma per il soddisfacimento totale del credito

AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento e in conformità al d.lgs 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Luogo ………………….. data ………… FIRMA …………………………………………

Allegati: 1. Sentenza con attestazione di conformità; 2. Copia del documento di identità (non dovuta in caso di firma digitale); 3. Altro (specificare)……………………………………………

MODELLO 3 Soggetti difesi da legale. Domanda presentata dal legale non antistatario. (Si prega di compilare in stampatello)

Alla Prefettura – UTG di ROMA

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Il/La sottoscritto/a Avvocato…………………………………………………………………………………………………

con studio in ………………………………….………… via…………………………………………………………… n.……………………….. Codice Fiscale …….…………………………………………………………………………. partita IVA ………………………………………………… indirizzo pec/mail al quale chiede di inviare tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta: …………………………………………………………………………………………………. in relazione alla sentenza n………………………………………………………………anno……………….(ufficio giudiziario…………………………………………………attore/ricorrente……………………………………………………)

allegata alla presente, relativa alla materia:

A) Codice della strada B) Patenti C) Assegni D) Contratti E) Sequestro veicoli

F) Altro (specificare)………………………………………………………………….

CHIEDE

il rimborso delle spese di lite, così come liquidate in sentenza e/o spettanti per legge, in favore del proprio CLIENTE;

che il pagamento, con spese a carico del beneficiario ai sensi dell’art. 34 DPR 97/2003, avvenga mediante:

selezionare una opzione

  • accredito su c/c IBAN…………………………………………………………………………………………………………………

  • vaglia cambiario, non trasferibile della Banca d’Italia, intestato al sottoscritto da inviare all’indirizzo di seguito indicato:

c/o……………………………………….via…………………………n………comune………………………………..CAP……

DICHIARA

selezionare una opzione

  • di avvalersi del regime fiscale agevolato

  • di avvalersi del regime fiscale ordinario

selezionare una opzione

  • che il suo cliente NON è titolare di Partita IVA o, pur essendolo, la vertenza NON è inerente alla sua attività d’impresa

  • che il suo cliente è titolare di Partita IVA n…………………………………………..e che la vertenza è inerente alla sua attività d’impresa

selezionare una opzione

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato sono state liquidate in sentenza

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato NON sono state liquidate in sentenza e ammontano a euro…………..

selezionare una opzione SOLO IN CASO DI CONDEBITORI IN SOLIDO

  • di aver inoltrato, o di apprestarsi ad inoltrare, richiesta a tutti i condebitori in solido per il soddisfacimento totale del credito

  • di aver inoltrato richiesta SOLO alla Prefettura di Roma per il soddisfacimento totale del credito

AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento e in conformità al d.lgs 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Luogo ………………….. data ………… FIRMA …………………………………………

Allegati: 1. Sentenza con attestazione di conformità; 2. Copia del documento di identità (non dovuta in caso di firma digitale); 3. Altro (specificare)……………………………………………

MODELLO 4 Soggetti difesi da legale nominato antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. (Si prega di compilare in stampatello)

Alla Prefettura – UTG di Roma

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Il/La sottoscritto/a Avvocato ……………………………………………………………………………………………………

con studio in via ………………………………………………………………………………… n.…………………… codice Fiscale ……………………………………………………….. partita IVA …………………………………………………

indirizzo pec/mail al quale chiede di inviare tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

in relazione alla sentenza n………………………………………………………………anno………………. (ufficio giudiziario…………………………………………………attore/ricorrente………………………………………………)

allegata alla presente, relativa alla materia:

A) Codice della strada B) Patenti C) Assegni D) Contratti E) Sequestro veicoli

F) Altro (specificare)………………………………………………………………….

CHIEDE

il rimborso delle spese di lite, così come liquidate in sentenza e/o spettanti per legge, in proprio favore;

che il pagamento, con spese a carico del beneficiario ai sensi dell’art. 34 DPR 97/2003, avvenga mediante:

selezionare una opzione

  • accredito su c/c IBAN…………………………………………………………………………………………………………………

  • vaglia cambiario, non trasferibile della Banca d’Italia, intestato al sottoscritto da inviare all’indirizzo di seguito indicato:

c/o……………………………………….via…………………………n………comune………………………………..CAP…………

DICHIARA

selezionare una opzione

  • di avvalersi del regime fiscale agevolato
  • di avvalersi del regime fiscale ordinario

selezionare una opzione

  • che il suo cliente NON è titolare di Partita IVA o, pur essendolo, la vertenza NON è inerente alla sua attività d’impresa
  • che il suo cliente è titolare di Partita IVA n…………………………………………..e che la vertenza è inerente alla sua attività d’impresa

selezionare una opzione

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato sono state liquidate in sentenza
  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato NON sono state liquidate in sentenza e ammontano a euro…………..

selezionare una opzione SOLO IN CASO DI CONDEBITORI IN SOLIDO

  • di aver inoltrato, o di apprestarsi ad inoltrare, richiesta a tutti i condebitori in solido per il soddisfacimento totale del credito
  • di aver inoltrato richiesta SOLO alla Prefettura di Roma per il soddisfacimento totale del credito

SI IMPEGNA

a trasmettere copia della fattura intestata al suo cliente riportante la diciturail pagamento è a carico della Prefettura di Roma, parte soccombente, in virtù della distrazione delle spese disposte nella sentenza n…”

AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento e in conformità al d.lgs 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Luogo ………………….. data ……………….. FIRMA ……………………………………………………..

Allegati: 1. Sentenza con attestazione di conformità 2. Copia del documento di identità (non dovuta in caso di firma digitale); 3. Notula proforma o fattura 4. Altro (specificare)…………………………………….

MODELLO 5 Legale difeso in proprio ai sensi art. 86 c.p.c. (Si prega di compilare in stampatello)

Alla Prefettura – UTG di Roma

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Il/La sottoscritto/a Avvocato ……………………………………………………………………………………………………

con studio in via ………………………………………………………………………………… n.…………………… codice Fiscale ……………………………………………………….. partita IVA …………………………………………………

indirizzo pec/mail al quale chiede di inviare tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

in relazione alla sentenza n………………………………………………………………anno………………. (ufficio giudiziario…………………………………………………) allegata alla presente, relativa alla materia:

A) Codice della strada B) Patenti C) Assegni D) Contratti E) Sequestro veicoli

F) Altro (specificare)………………………………………………………………….

CHIEDE

– in qualità di difensore di se stesso, il rimborso delle spese di lite, così come liquidate in sentenza e/o spettanti per legge, in proprio favore;

– che il pagamento, con spese a carico del beneficiario ai sensi dell’art. 34 DPR 97/2003, avvenga mediante:

selezionare una opzione

  • accredito su c/c IBAN…………………………………………………………………………………………………………………

  • vaglia cambiario, non trasferibile della Banca d’Italia, intestato al sottoscritto da inviare all’indirizzo di seguito indicato:

c/o……………………………………….via…………………………n………comune………………………………..CAP…………

DICHIARA

selezionare una opzione

  • di avvalersi del regime fiscale agevolato
  • di avvalersi del regime fiscale ordinario

selezionare una opzione

  • che il suo cliente NON è titolare di Partita IVA o, pur essendolo, la vertenza NON è inerente alla sua attività d’impresa
  • che il suo cliente è titolare di Partita IVA n…………………………………………..e che la vertenza è inerente alla sua attività d’impresa

selezionare una opzione

  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato sono state liquidate in sentenza
  • che le somme dovute a titolo di contributo unificato NON sono state liquidate in sentenza e ammontano a euro…………..

selezionare una opzione SOLO IN CASO DI CONDEBITORI IN SOLIDO

  • di aver inoltrato, o di apprestarsi ad inoltrare, richiesta a tutti i condebitori in solido per il soddisfacimento totale del credito
  • di aver inoltrato richiesta SOLO alla Prefettura di Roma per il soddisfacimento totale del credito

SI IMPEGNA

a trasmettere copia della fattura o della notula proforma relativa al pagamento in oggetto.

AUTORIZZA Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento e in conformità al d.lgs 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Luogo ………………….. data ……………….. FIRMA ……………………………………………………..

Allegati: 1. Sentenza con attestazione di conformità 2. Copia del documento di identità (non dovuta in caso di firma digitale); 3. Notula proforma o fattura 4. Altro (specificare)…………………………………….

NORMATIVA

 

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 recante “Codice di procedura civile”

Art. 86

(Difesa personale della parte).

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 91

(Condanna alle spese).

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario. Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Art. 92

(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese).

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero2.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Art. 93

(Distrazione delle spese).

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese. 14

Art. 480

(Forma del precetto)

Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante “Codice civile”

Art. 1292 (Nozione della solidarietà)

L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1293 (Modalità varie dei singoli rapporti)

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294 (Solidarietà tra condebitori)

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Art. 1295 (Divisibilità tra gli eredi)

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1296 (Scelta del creditore per il pagamento)

Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Agenzia Entrate, Parere di risposta all’interpello n. 914-47/2016 del 10.3.2016

Un professionista e/o un qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto a fatturare l’autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA. Ciò vale anche per l’avvocato che ha difeso se stesso nel giudizio e che è risultato destinatario delle somme corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di giudizio. In particolare, nel caso in esame, in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, trattandosi di un’ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di fatturazione non sussiste, fermo restando la necessità di emettere quietanza per le somme ricevute, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il professionista abbia materialmente percepito il compenso dal soccombente, a titolo di refusione delle spese di giudizio, in quanto non sussiste alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e parte soccombente e quest’ultima rimane, comunque, estranea al rapporto originario tra cliente/professionista. Pertanto, la parte soccombente dovrà liquidare le spese di giudizio senza applicazione dell’IVA, operando, tuttavia, la ritenuta di acconto sulle somme quietanzate, nella misura del 20 per cento.

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

Art. 15 (Esclusioni dal computo della base imponibile)

Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

Art. 19

(Detrazione)

1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.

3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa;

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;

c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);

d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e’ determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la detrazione provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600

Art. 25

I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull’intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta é elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell’esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell’art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E’ operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

Art. 14

( Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)

1.Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

DECRETO del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55

Art. 2

(Compensi e spese)

1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera. 2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Corte di Cassazione, sez. VI – 3, sentenza 10 febbraio 2016 n. 2691

Contributo Unificato: parte vittoriosa ne ha diritto ex lege Cass. Civ., sez. VI – 3, sentenza 10 febbraio 2016 n. 2691 (Pres. Armano, rel. Frasca)

Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Art.1 comma 58

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera 18

c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Le cessioni all’esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art.1 comma 67

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

1 1 Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito di controversie relative ad interventi e attività di protezione civile e all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali tale termine è elevato a 180 giorni (cfr. rispettivamente art. 27 comma 11 D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e art. 3 comma 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 198, n. 267).

2 La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n° 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.