ATTI PROCESSUALI E SOSTANZIALI: LA SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICAZIONE (Cass.10.01.2019 n.461) Note a cura dell’avv. Giuseppa Pirrone- Foro di Civitavecchia

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario” (principio ribadito dall’ordinanza 15 febbraio 2017, n. 4034). Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con l’ordinanza 461/2019, già invero sancito nel precedente conforme rappresentato da Cass. 15.02.2017

In buona sostanza, i Supremi Giudici della III sezione civile, confermando di la natura ricettizia degli atti sostanziali, ragion per cui, al riguardo, l’effetto interruttivo della prescrizione si può considerare raggiunto solo quando l’atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, la contraria regola della scissione degli effetti della notificazione sancita per gli atti processuali si estenderebbe agli effetti sostanziali di essi solo nel caso in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.

Il fatto

Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione fatta valere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Ministero dell’istruzione e quello dell’economia , rigettava la domanda, avanzata da due ginecologici, affinchè venisse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione all’avvenuta frequentazione del corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia presso l’Università di Napoli con immatricolazione nell’anno accademico 1981-82

La pronuncia del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma.

Per la Corte di merito l’incertezza relativa alla spettanza di alcuni emolumenti ai medici specializzandi era terminata con l’art.11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370, per cui i due medici appellanti si sarebbero dovuti attivare in via giudiziale, iniziando, pertanto, la prescrizione decennale a decorrere dalla data del 27 ottobre 1999. E poichè, nella specie, i primi atti interruttivi della prescrizione stessa, costituiti da lettere raccomandate, erano giunte a destinazione in date tra il 28 ottobre ed il 2 novembre 2009, il decennio era ormai trascorso.

Nel caso di specie, l’atto interruttivo era costituito da una lettera raccomandata per cui non veniva condivisa la tesi degli appellanti secondo cui il decorso della prescrizione era da considerare interrotto con la semplice consegna della lettera raccomandata, a prescindere dalla data di ricezione.

I Giudici di legittimità rigettavano il ricorso proposto affermando sostanzialmente che “tutti gli aventi diritto al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, avevano avuto, dal momento dell’entrata i vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria cominciava a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (così la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, seguita da molte altre, tra le quali le sentenze 31 agosto 2011, n. 17868, e 26 giugno 2013, n. 16104, nonchè l’ordinanza 20 marzo 2014, n. 6606).

I Supremi Giudici richiamando la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822 delle S.U. confermano che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (principio ribadito dall’ordinanza 15 febbraio 2017, n. 4034).

In altri termini, la scissione degli effetti dell’atto di natura processuale per il notificante e per il destinatario della notifica, conseguente alla nota giurisprudenza costituzionale sull’argomento, è, di regola, limitata a quel tipo di atti; in relazione agli atti di natura sostanziale, invece, tale scissione si può determinare solo se il diritto non possa essere fatto valere altri che con un atto processuale. Ma ciò non si verifica in relazione all’interruzione della prescrizione la quale ben può essere interrotta – e lo è nella grande maggioranza dei casi – con atti di natura sostanziale, per i quali rimane ferma la natura recettizia, per cui l’effetto interruttivo si può considerare raggiunto solo quando l’atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (art. 2943 c.c.)

Ne consegue che, avendo la Corte di merito accertato che le notifiche proposte dal R. furono ricevute in date comprese tra il 28 ottobre ed il 2 novembre 2009, il termine decennale di prescrizione decorrente dal 27 ottobre 1999 era irrimediabilmente decorso, non potendosi assumere come data di interruzione della prescrizione quella dell’invio della raccomandata, che il ricorrente indica nel 24 ottobre 2009.

Sull’applicabilità del predetto principio della scissione soggettiva agli effetti della notificazione in materia di prescrizione, a parte una isolata sentenza (Cass. 18399/2009), I Giudici confermano il costante e concorde orientamento in senso negativo espresso dalla S.C. , per cui “La data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe infatti se si trattasse di decadenza, ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro un termine perentorio…poiché però si tratta di estinzione del diritto non già per decadenza ma per prescrizione, l’effetto interruttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non certamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore” con la precisazione che “In materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale- affermato dalla sentenza n.477 del 2002 della Corte Cost.- secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione,postale o tramite ufficiale giudiziario la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario o alla posta , non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” (Cass. 17644/08, 13588/09, 4587/09, 9841/2010, 26804/2013).

La Suprema Corte è stata a lungo coinvolta in dispute che avevano ad oggetto l’interruzione della prescrizione e le modalità del suo esercizio .

Giova ricordare che il problema della scissione soggettiva del procedimento notificatorio (c.d. postalizzazione), ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, si pose originariamente con specifico riferimento alla decadenza per il compimento di atti processuali .

In materia di prescrizione dei diritti, le norme di riferimento sono gli artt. 2934 e 2943 del c.c. Il primo prevede l’estinzione del diritto per prescrizione “quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. il secondo stabilisce che la prescrizione ”e’ interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo…e dalla domanda proposta nel corso di un giudizio… da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri “.

Invero ai suddetti fanno da sfondo gli artt. 1334 e 1335 c.c. che sanciscono il generale principio della natura recettizia degli atti unilaterali in base al quale gli atti predetti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, presumendosi la conoscenza (salvo prova contraria) quando giungono all’indirizzo dello stesso.

Orbene, nella vigenza del predetto principio , al fine di salvaguardare l’interesse del notificante a non incorrere nella decadenza per gli atti processuali, a causa dell’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, dichiarò costituzionalmente illegittimi l’art.149 c.p.c e l’art.4, comma 3, L.890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali), nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l’interesse di costui.

Per effetto della predetta sentenza della Consulta con la legge n.263/2005 era aggiunto un terzo comma all’art.149 c.p.c. che testualmente dispone “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.

Giova ricordare che in generale il procedimento della notifica è strettamente legato agli atti processuali, anzi la notifica è un procedimento imposto per gli atti processuali, quindi, il principio della scissione degli effetti della notifica si applica a tutti gli atti processuali che devono essere notificati. Alcuni atti processuali hanno anche degli effetti sostanziali, basta pensare all’atto di citazione che interrompe i termini della prescrizione (del credito) o della decadenza. A contrario non è legato strettamente agli atti di natura sostanziale (as esempio messa in mora per interrompere i tempi della prescrizione), anche se nulla via nulla esclude che anche un atto sostanziale possa essere notificato. Inoltre i citato ‘art. 1334 c.c , stabilisce espressamente che gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Al fine di assicurare il rispetto del principio della certezza delle situazioni giuridiche il legislatore prevede che l’omesso esercizio del diritto per un termine determinato ne comporta la perdita, perdita che va a tutto beneficio del soggetto passivo del rapporto giuridico al quale è concessa la facoltà di opporsi all’esercizio del diritto prescritto sollevando l’eccezione di prescrizione (art.2938 c.c.).

Nella prescrizione estintiva del diritto prevale l’esigenza di tutelare maggiormente l’affidamento del destinatario dell’ atto interruttivo: il detto destinatario, in quanto interessato all’acquisizione di un diritto che non viene da lungo tempo esercitato dal titolare, deve essere posto nella condizione di conoscere se il titolare abbia o meno compiuto, nel termine previsto dalla legge, atti che ne comportino il mancato acquisto da parte di esso interessato.

Si pensi alla prescrizione del diritto di credito: è da ritenere prevalente l’interesse del debitore a conoscere se la sua obbligazione si sia o meno estinta rispetto all’interesse del creditore che per lungo tempo ha trascurato di esercitare il suo diritto di credito

La predetta giurisprudenza è stata però delimitata dalla sentenza delle S.U. (24822/2015) che, esaminando un caso di prescrizione dell’azione revocatoria ex art. 2903 c.c., ha affermato eccezionalmente che ”allorquando il diritto può essere esercitato solo con un atto processuale, come si verifica nell’ipotesi della revocatoria, la prescrizione è interrotta con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ovvero deve ritenersi applicabile il principio della scissione soggettiva della notificazione, fermo restando, quindi, che in tutti i restanti casi previsti dall’art.2943 c.c. per l’interruzione della prescrizione (e quindi anche nelle ipotesi in cui si preferisca l’atto giudiziario pur essendo possibile utilizzare quello sostanziale) è necessario che l’atto interruttivo pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario”.

Come è agevolmente desumibile, con la citata sentenza delle S.U., indicandosi come ipotesi del tutto eccezionale quella dell’applicabilità del principio della scissione soggettiva della notificazione all’ azione revocatoria, viene confermato il preesistente costante e condivisibile insegnamento giurisprudenziale secondo il quale quel principio non è in generale applicabile in relazione alla prescrizione.

Per la verità nel caso dell’azione revocatoria la affermata applicabilità del principio della scissione soggettiva della notificazione alla prescrizione potrebbe anche ritenersi non configurare una eccezione a quanto in precedenza affermato, ovvero alla ritenuta applicabilità del detto principio unicamente alla decadenza.

Come è ben noto, infatti, l’azione revocatoria (art.2901 c.c.) ha natura costitutiva poiché tende alla attuazione di un diritto potestativo all’esercizio dell’azione diretta alla eliminazione degli effetti dell’atto di disposizione dannoso, diritto “al quale pertanto non corrisponde l’obbligo di un soggetto tenuto ad un comportamento, ma una posizione di mera soggezione all’iniziativa altrui, sicchè non è configurabile l’esistenza di un atto interruttivo del decorso della prescrizione ad eccezione della domanda giudiziale” ( Cass. S.U. 5443/96, Cass. 3379/2007).

Con la sentenza n.12332/17 delle S.U. della Cassazione il principio della scissione soggettiva della notificazione è ritenuto applicabile anche agli atti amministrativi sanzionatori, restandone pertanto esclusi unicamente gli atti unilaterali negoziali (vigendo per questi ultimi la presunzione di conoscenza ex artt.1334 e 1335).

Nella suddetta sentenza viene ricordato che il sistema sanzionatorio amministrativo è retto dai principi sanciti dalla L. n.689/81 che, all’art.14, prevede che la notificazione può essere effettuata con le forme previste dal codice di procedura civile e, quindi, anche con il mezzo della posta secondo quanto previsto dall’art.4 L.890/82, quale risultante dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla nota sentenza della Consulta n.477/2002..

Per completezza non può omettersi di rilevare che in talune sentenze della Suprema Corte, relative a ricorsi aventi ad oggetto la tassa di possesso di autoveicoli, il principio di postalizzazione è stato inspiegabilmente ritenuto applicabile alla prescrizione dell’avviso di accertamento.

Da ultimo sull’argomento in esame la giurisprudenza di legittimità si è espressa con l’ordinanza del 14 febbraio 2019, n.4519 che ha riteneva fondato il ricorso dell’Agenzia Delle Entrate in merito ad una sentenza della Corte Territoriale che aveva escluso che la consegna dell’atto introduttivo del giudizio potesse valere ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 1, cod. civ.

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In conclusione per la decadenza, che ha prevalente funzione sociale, mediante la scissione soggettiva del procedimento notificatorio sono tutelati in modo paritario sia l’onerato che la controparte. Invece per la prescrizione, che ha prevalente funzione sanzionatoria nei confronti del titolare del diritto, è privilegiato, applicandosi il criterio della ricezione della notificazione, l’interesse del controinteressato alla certezza del diritto, ovvero a conoscere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia stato definito, rispetto al contrapposto al contrapposto interesse del titolare del diritto ad interrompere la prescrizione.

Semplificando la regola dell’estinzione dei diritti trova il suo fondamento nell’esigenza di ordine sociale della certezza nei rapporti giuridici ; diversamente se gli individui ,singoli o associati mancassero di esercitare i loro diritti indefinitivamente si creerebbe una situazione di incertezza che a lungo andare pregiudicherebbe l’economia del paese e la sicurezza dei rapporti sociali; si potrebbe generare il convincimento che tali diritti non esistano o siano venuti meno . La giurisprudenza più recente della Suprema Corte , è andata oltre e riconoscendo oggi che la prescrizione tutela esclusivamente un interesse disponibile delle parti, afferma il principio per cui l’interesse tutelato dalla prescrizione non ha natura pubblicistica, ma coincide con quello del debitore.

Maggio 2019 Avv. Giuseppa Pirrone – Foro di Civitavecchia