Con la decisione in commento (10788/2018) la S.C. ritorna su tema della decorrenza dell’assegno di mantenimento ( ma repetita iuvant), nella misura determinata in sentenza, opinando che essa debba farsi risalire al momento del domanda (deposito del ricorso) e non dalla pronuncia, sia con riguardo ai procedimenti di separazione sia con riguardo a quelli divorzili (v. in senso conforme ex multis anche Cass. 21087/2004, Cass. 3348/2015 ma in controtendenza , però, Cass. 18538/2013). E,ciò, anche sulla base del generale principio secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (v. in tal senso Cass. 17199/2013).
Il caso esaminato dalla S.C. nella sentenza 10788/2018, aveva riguardato una vicenda in cui, a seguito della separazione personale di due coniugi, veniva stabilito dal Giudice di questa che il marito doveva versare una certa somma per il mantenimento di ciascuna delle due figlie della coppia, conviventi con la madre, rideterminata dal Tribunale, in sede di divorzio, il quale la aumentava per una delle figlie dichiarando cessato l’obbligo per l’altra figlia essendo, nel frattempo, divenuta economicamente autosufficiente.
La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello territoriale che ribadiva la decorrenza dell’aumento contributivo per la figlia più giovane dalla data della sentenza di primo grado e non da quella della domanda, sulla base del carattere determinativo della sentenza (in questo senso cfr Cass. 18538/2013 già citata).
La sentenza di secondo grado veniva impugnata in Cassazione dalla moglie, la quale censurava il mancato riconoscimento dell’aumento contributivo a far data dalla domanda, in ossequio al principio che la durata del processo “ non può provocare un pregiudizio per chi ha ragione.”
Nello specifico caso la doglianza veniva accolta dalla S.C. sulla base dell’affermato principio che “gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell’ammontare – già determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione stessa – del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli, collocati presso l’altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica stessa”.
Se, dunque, esce consolidato, con la decisione in commento, l’indirizzo , secondo cui, in tema di separazione o divorzio, laddove uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, qualora venga ritenuta fondata, deve essere accolta dalla data della stessa e non da quella della pronuncia, più problematica appare la questione della ripetibilità dell’assegno versato in eccesso allorché, ovviamente, il Giudice, su richiesta di una della parti, provveda alla revisione dell’assegno di mantenimento (riduzione/revoca) in considerazione della sopravvenienza dei presupposti rispetto a quelli esistenti in sede di separazione o divorzio (es. perdita o riduzione delle capacità contributive da parte dell’obbligato o la perdita del diritto a percepirlo da parte dell’obbligato).
Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio minore o maggiorenne non autosufficiente comporterebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente (cfr. ex multis Cass. 10/12/2008 n° 28987; Cass. 20/07/2015 n° 15186; Cass. 04/07/2016 n° 13609) che “la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazione, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto le prestazioni previste nella sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (così testualmente Cass. 13609/2016 già citata).
In tal senso vedasi anche Cass. 04/12/2012 n° 21655 secondo cui “la irripetibilità del contributo di mantenimento versato da un coniuge all’altro, allorché il Tribunale neghi il diritto del coniuge al mantenimento della prole, ovvero riduca la misura dell’assegno, si giustifica in ragione della natura solidaristica ed assistenziale dell’assegno, ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario”.
In controtendenza al ricordato maggioritario orientamento della Corte Regolatrice, appare declinare la decisione della stessa S.C. n° 11489 pubblicata il 23/05/2014 in un caso in cui la moglie, la quale aveva beneficiato dall’ex marito di un assegno di mantenimento per le due figlie che avevano raggiunto l’indipendenza economica, si è vista costretta a restituire le somme versate in eccedenza a seguito di un giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento introdotto dall’ex marito.
Luglio 2018- Avv. Antonio Arseni -Foro di Civitavecchia.