Il Tribunale di Civitavecchia affronta nuovamente la problematica relativa alla odificabilità/revocabilità dei provvedimenti presidenziali assunti nel procedimento divorzile all’esito della udienza di prima comparizione delle parti. Provvedimenti provvisori e destinati, per loro natura, ad essere rivisti con la sentenza definitiva a seguito di una compiuta istruttoria .
L’interrogativo al quale il Presidente del Tribunale di Civitavecchia, Dr. Francesco Vigorito, ha fornito esauriente ed articolata risposta, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale in subiecta materia, riguarda la possibilità di uno dei coniugi, non soddisfatto del provvedimento pronunciato alla udienza di prima comparizione delle parti, di avanzare istanza di revoca e/o modifica dello stesso avanti il Giudice Istruttore cui la causa viene rimessa per la trattazione nel merito e per la successiva sentenza.
La vicenda de qua ha riguardato il caso di una donna, che vistasi revocare – in sede di procedimento di divorzio introdotto dal marito – l’assegno di mantenimento per lei e quello per una delle figlie maggiorenne, diventata autosufficiente economicamente, già disposto in sede di separazione e, dopo avere proposto, con esiti negativi, reclamo alla Corte di Appello di Roma presentava uguale istanza di revoca avanti il Giudice Istruttore cui la causa, dopo la fase presidenziale, era stata rimessa per la trattazione.
Nella specie, le funzioni di G.I. vengono esercitate dal Presidente del Tribunale nella persona però di un magistrato diverso dal Presidente f.f. che aveva emanato l’ordinanza censurata.
Orbene, il Giudice chiamato a decidere l’istanza di revoca della donna, senza mezzi termini, afferma “che non può condividersi la tesi secondo cui il G.I. potrebbe revocare o modificare i provvedimenti provvisori ed urgenti anche in mancanza di elementi nuovi, laddove la novità, intesa come mutamento delle circostanze che sopravvengono al provvedimento presidenziale, costituisce il presupposto indispensabile per la revoca/modifica dello stesso.
Tale conclusione, assolutamente condivisibile, si ricava da una lettura coordinata delle disposizioni normative introdotte dalla riforma del 2005 che non può non orientare l’interprete nel senso sopra prospettato.
Ed invero, precisa il Giudice civitavecchiese, che la riforma del 2005 ha eliminato tanto il riferimento al mutamento delle circostanze quanto quello dell’art. 177 c.p.c. (sulla revocabilità della ordinanza), ampliando apparentemente i poteri del Giudice Istruttore rispetto ai provvedimenti presidenziali adottati ex art. 708 cpc: ma tale disposizione deve essere coordinata con altra norma introdotta dalla novella, ossia con l’ultimo comma dell’art 708 cpc secondo cui contro i provvedimenti de quibus si può proporre reclamo, entro 10 giorni dalla relativa notifica, alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di Consiglio.
Peraltro, nota il Giudice del Tribunale di Civitavecchia, la natura cautelare del provvedimento presidenziale de quo impone di doversi far riferimento alla disciplina di cui all’art. 669 bis c.p.c. ed, in particolare, alla distinzione operata tra il rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (fondato sulle medesime circostanze già oggetto del provvedimento cautelare) e quello della modifica o revoca del provvedimento da parte dello stesso Giudice della cautela, ex art. 669 decies c.p.c., esperibile solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
Alla luce di dette evidenze, il principio, più volte richiamato soprattutto dalla giurisprudenza di merito, cui occorre far riferimento, si basa sul seguente paradigma: solo in presenza di circostanze sopravvenute alla decisione presidenziale, è lecito l’intervento del Giudice Istruttore diretto alla modifica/revoca dello stesso e non anche allorché si censura la erroneità delle valutazioni compiute dal Presidente del Tribunale rispetto alla quale l’unico rimedio possibile è il reclamo alla Corte di Appello.
Al pari delle circostanze sopravvenute, viene precisato, nell’ordinanza in commento, che sono idonee e permettere l’esame del G.I. anche i fatti preesistenti di cui però si sia acquisita conoscenza successivamente, nonché quei fatti emergenti da una successiva attività istruttoria.
Nel caso di specie, deciso dal Tribunale di Civitavecchia, la resistente, che si era vista revocato, in sede di udienza presidenziale di divorzio, l’assegno per il proprio mantenimento e per quello della figlia maggiorenne divenuta economicamente autosufficiente, il Tribunale ha opinato che la domanda di revoca/modifica avanzata dalla ex moglie avanti il G.I., non fosse fondata su elementi tali da rappresentare la dedotta sopravvenienza di fatti nuovi atteggiandosi piuttosto come una richiesta di riesame del provvedimento presidenziale fondato su una erronea valutazione delle circostanze ad esso sottese come tale non sindacabile dal G.I.
Agosto 2018 – Avv. Fidalma Chiacchierini – Foro di Civitavecchia