Con provvedimento del Presidente della Cassa del 22 febbraio 2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019/2022.
La vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati è formato da 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, con rappresentanza diretta di tutti i Distretti di Corte d’Appello; ognuno dei 26 Collegi Elettorali sarà rappresentato da almeno uno e da non più di dieci delegati, a seconda del numero degli aventi diritto al voto.
Le operazioni elettorali saranno regolate:
- dalle Commissioni Circondariali, costituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine, le quali provvedono a fissare la sede e l’orario delle votazioni; ad affiggere, entro il 30 aprile 2018, il manifesto contenente sia tali indicazioni, sia le modalità ed i termini per la presentazione delle liste; ad affiggere, entro il 15 luglio 2018, il manifesto contenente le liste elettorali;
- dalle Commissioni Distrettuali, coincidenti con le Commissioni Circondariali formate presso il Consiglio dell’Ordine del capoluogo del distretto, le quali, entro le ore 12 del 15 maggio 2018, ricevono le liste dei candidati deliberando sulla loro ammissibilità;
- dalle Commissioni Elettorali d’Appello, costituite presso il Consiglio dell’Ordine del capoluogo del distretto, che decidono sui reclami contro i provvedimenti emessi dalle Commissioni Elettorali Circondariali e dalla Commissione Elettorale Distrettuale;
- dalla Commissione Elettorale Centrale, cui è attribuito il potere di proclamare gli eletti, curare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e decidere sui reclami avverso le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.
Il Presidente della Cassa, i Consiglieri di Amministrazione, i presentatori ed i sottoscrittori delle liste nonché i candidati alla elezione non potranno essere componenti delle Commissioni Elettorali. Hanno diritto di elettorato attivo gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa e ad almeno un albo o registro il giorno precedente quello di indizione delle elezioni, come risultanti dall’apposito elenco inviato da Cassa Forense ad ogni Consiglio dell’ordine.
Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 dello Statuto e che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 13 primo comma dello Statuto della Cassa e dall’art. 47 comma 6 della L. 247/2012.
La carica di componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale Forense, di consigliere degli Ordini Forensi e di membro dei Consigli di Disciplina.
E’ causa di incompatibilità anche l’assistenza di una parte in lite contro la Cassa Forense. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse subito dopo la proclamazione degli eletti. Il voto è segreto ed è espresso personalmente nella sezione elettorale dell’iscritto, è ammesso soltanto il voto di lista.
Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore al numero dei Delegati spettanti al Collegio Elettorale e, nelle liste superiori a due candidati, ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore ad 1/5 a pena di inammissibilità. Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un collegio elettorale diverso da quello nel quale è iscritto quale elettore.
La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 200 elettori se superiore. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista.
Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell’Ordine di appartenenza, da uno o più Consiglieri dell’Ordine delegati dal Presidente o, in ultimo, da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio.
Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La Commissione Elettorale Distrettuale riceve le liste e le numera secondo l’ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione e delibera sulla loro ammissione od esclusione.
Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni ElettoraliCircondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell’inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste.
Presso tutte le circoscrizioni elettorali le operazioni di voto avranno inizio il 24 settembre 2018 e proseguiranno nei giorni 25, 26, 27, per concludersi alle ore 13.00 del 28 settembre 2018. La Commissione Elettorale Centrale, ricevuti gli esiti elettorali dei vari Collegi, procederà alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Comitato dei Delegati così rinnovato si insedierà entro il 20 gennaio 2019 e rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2022.