“L’assenza di un’idonea segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti, essendo sufficienti a regolarla le norme del Codice della Strada, non è causa degli eventuali incidenti verificatisi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’Ente custode della strada per tali incidenti.”
È questa la decisione presa recentemente dalla Suprema Corte (Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo) con cui i Giudici di Piazza Cavour hanno posto fine alla questione in cui si dibatteva sulla eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’Ente proprietario della strada (Comune di Gela) in ordine ai sinistri stradali che possano essere, in qualsiasi modo, condizionati dall’assenza della idonea segnaletica stradale (nel caso specifico, il segnale orizzontale di dare precedenza sito sull’incrocio era in parte sbiadito).
Il casus belli inizia nel 2008, quando l’attore intentava un giudizio nei confronti della convenuta e della sua compagnia assicurativa, nonché del Comune di Gela, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale, causato dal mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza. Determinanti le circostanze di luogo: all’incrocio dove era accaduto il sinistro mancava qualunque intelligibile segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) con riguardo all’obbligo di dare precedenza. Il Tribunale di Gela, con sentenza nr. 34/2013, accoglieva parzialmente la domanda attorea, riconoscendo la convenuta corresponsabile dell’incidente unitamente all’attore nella misura del 50%, in applicazione del disposto di cui all’art. 2054 del codice civile. A seguito degli accertamenti nel merito (consulenza tecnica d’ufficio), infatti, il Giudice di primo grado escludeva la possibilità di applicare l’art. 145 comma 4 del Codice della Strada (che prevede l’obbligo di dare la precedenza nelle intersezioni nelle quali così sia stabilito dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale) applicando, al contempo, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
A seguito della dichiarata inammissibilità dell’appello ex art. 348bis del codice di rito da parte della Corte territoriale di secondo grado, l’attore ricorreva per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gela al fine di far riconoscere la restante percentuale del 50% di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. in capo al Comune di Gela, in qualità di custode della strada pubblica; i convenuti, in tale grado, non svolgevano alcuna attività difensiva.
Motivo principale del ricorso era l’asserita nullità della sentenza di primo grado e del procedimento per violazione ed errata applicazione dell’art. 2051 del codice civile in relazione alla responsabilità dell’Ente proprietario della strada con riferimento alla assenza di idonea segnaletica.
La Corte di Legittimità, con la sentenza in commento, rigettava il ricorso, richiamando altresì precedente giurisprudenza conforme. Nello specifico, dichiarava l’assenza di responsabilità dell’Ente territoriale custode della strada in quanto, anche in mancanza della segnaletica stradale, sono sufficienti ed idonee a regolare la circolazione veicolare le norme del codice della Strada.
La stessa Corte, in una controversia simile, aveva già in precedenza avuto modo di precisare che “Nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante o non visibile ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002).
Unico caso in cui si potrebbe manifestare la responsabilità del Comune è quello in cui sussista l’insidia o il pericolo nascosto e non prevedibile che ricondurrebbe la fattispecie nell’alveo della responsabilità ex art. 2051 Cod.Civ.
Nel caso di specie, tuttavia, non è dimostrato il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica orizzontale o verticale e il sinistro stradale, non potendosi affermare che gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente, non essendo in grado di discernere tempestivamente il segnale o il cartello valido.
Si annota, infine, come la Suprema Corte abbia ribadito, forse senza un necessario bisogno, che, in ordine alla consulenza tecnica effettuata in primo grado e che il ricorrente chiedeva di far rinnovare, la sentenza di primo grado è frutto di valutazioni di merito adeguatamente motivate dal Giudice di prime cure, mediante il rinvio alle risultanze della stessa consulenza e che come tali, non possono mai essere sindacate in sede di legittimità.
Maggio 2017 – Avv. Andrea Vecchiotti- Foro di Civitavecchia