INVESTIMENTO DEL PEDONE: QUANDO DEVE ESCLUDERSI LA RESPONSABILITÀ DELL’AUTOMOBILISTA (Cass. 22/02/2017 n° 4551) A cura dell’ Avv. Renato Arseni

 

“In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti”.

Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 22/02/2017 n° 4551 in un caso in cui una donna era stata investita da un furgone che viaggiava regolarmente nella propria carreggiata e che si era trovato davanti la malcapitata. Quest’ultima aveva perso la vita nell’incidente  a causa dell’impatto, non potuto evitare dall’automobilista per non aver avuto il tempo di adottare alcuna manovra idonea ad evitare l’evento, invero impedita dalla improvvisa ed imprevedibile condotta del pedone. La donna, infatti, provenendo dal lato della carreggiata, si immetteva repentinamente nella stessa sulla quale sopraggiungeva il mezzo, il cui conducente , avvedendosi della medesima all’ultimo momento ed in una condizione di scarsa visibilità per l’ora, la pioggia e gli indumenti di colore scuro indossati, nulla poteva fare

In primo grado era stato riconosciuto un concorso di colpa (60%) dell’automobilista,  andato completamente assolto dalla Corte di Appello territoriale che aveva escluso qualsivoglia responsabilità dell’automobilista per le suddette evidenze.

Approdata in Cassazione, la decisione del Giudice di secondo grado veniva confermata sulla base di una giurisprudenza assai consolidata.

Quella del pedone – il quale “sbuca” improvvisamente sulla carreggiata, percorsa in quel momento dall’automobilista , attraverso una condotta repentina ed improvvisa, per questo inevitabile anche in ragione della impossibilità di avvistarlo per tempo – è  “un classico” che ciclicamente viene riproposto alla Corte Regolatrice. La quale, con un orientamento ormai stratificato, esclude la responsabilità dell’automobilista quando il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento, non evitabile da parte del conducente dell’auto, attesa la concreta circostanza della circolazione e la conseguente impossibilità oggettiva di attuare una qualche manovra di emergenza; come nella specie, laddove le condizioni dei luoghi (scarsa visibilità per l’ora, la pioggia) gli indumenti scuri della vittima, si accompagnavano proprio al comportamento del tutto imprevedibile della  stessa e come tale inevitabile.

Poco rileva se l’attraversamento venga fatto sulle strisce zebrate o fuori, oppure negli incroci semaforici in quanto, comunque, il pedone deve conformare la propria condotta alle regole comportamentali e di prudenza in cui si compendiano i principi della c.d. autoresponsabilità.

In questo senso, il riferimento normativo, in subiecta materia costituito dall’art. 1227 CC (esteso alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2056 CC), rappresenta una sorta di frontiera della responsabilità civile potendo la responsabilità presunta del conducente (art. 2054 CC), per l’appunto, essere esclusa o diminuita  (sulla base della specificità del fatto concreto) per il comportamento del danneggiato secondo il criterio dell’ imputet sibi.

In conclusione, la sentenza in commento aderisce, alla luce della dinamica dell’incidente (come visto) a quel trend interpretativo che vede nel comportamento del danneggiato una causa di esclusione della responsabilità di tipo oggettivo, citandosi fra le più recenti: Cass. 24689/2009, Cass. 5399/2013, Cass. 24772/2014, Cass. 3387/2015, Cass. 9559/2015, Cass. 2173/2016.

Come già ricordato, l’attraversamento sulle strisce zebrate non costituirebbe una sorta di “salva condotto” del pedone, dovendosi ritenere responsabile dell’investimento sempre e comunque il conducente. Così , ad esempio, nel caso di un pedone che attraversi la strada sulle strisce zebrate, ivi immettendosi di corsa nel flusso dei veicoli marcianti a velocità regolare, è stato ritenuto doversi escludere la responsabilità del conducente che riesca a dimostrare la improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone medesimo nella traiettoria di marcia del veicolo investitore tale da rendere inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una idonea manovra di emergenza (così  Cass. 14064/2010).

Al contrario (ed anche questo è un “classico”) deve escludersi un concorso di colpa del pedone investito sulle strisce pedonali attraversate senza guardare e frettolosamente stante gli obblighi in capo all’automobilista di dare la precedenza al  pedone stesso; obblighi  che sovrastano quelli di prudenza che i pedoni devono comunque osservare (v. Cass. 20949/2009; Cass. 554/2011).

In particolare, secondo la S.C., “il pedone che si accinge ad attraversare la strada su strisce pedonali non è tenuto a verificare che i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e di lasciarlo passare, potendo egli fare affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti” i quali, comunque, debbono arrestarsi in prossimità delle strisce pedonali assumendosi loro il rischio di incidenti anche nei confronti di chi voglia avventurarsi nel traffico metropolitano seppur con la “testa fra le nuvole”.

In definitiva, non può dirsi che il pedone ha sempre ragione!!

Maggio 2017- Avv. Renato Arseni – Foro di civitavecchia