Art. 63 – Rapporti con i terzi
- L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei
- L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione.
- La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 64 – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
- L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
- L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
- La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Art. 65 – Minaccia di azioni alla controparte
- L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
- L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
- L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
- La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 66 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte
- L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
- La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 67 – Richiesta di compenso professionale alla controparte
- L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
- L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
- La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Art. 68 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita
- L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
- L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
- In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
- L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
- L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
- La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – TESTO COMPLETO PDF
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
TITOLO II – RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
TITOLO III – RAPPORTI CON I COLLEGHI
TITOLO IV – DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO
TITOLO V – RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
TITOLO VI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
TITOLO VII – DISPOSIZIONE FINALE